Nuovo Regolamento Europeo sugli Imballaggi – Chiarimenti operativi

Nuovo Regolamento Europeo sugli Imballaggi – Chiarimenti operativi

Nuovo Regolamento Europeo sugli Imballaggi – Chiarimenti operativi

 

In questi giorni si parla molto del nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi (Reg. UE 2025/40).
Alcune notizie diffuse dalla stampa hanno creato confusione, parlando di un presunto divieto delle bustine già “da questa estate” o “da agosto 2026”.

 

👉 Mettiamo subito in chiaro un punto fondamentale:
non esiste alcun divieto sulle bustine a partire da agosto 2026.

I divieti veri scatteranno solo dal 1° gennaio 2030 (e NON RIGUARDANO LE BUSTINE DI ZUCCHERO IN CARTA!)

 

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 22 gennaio 2025. Il testo, adottato il 19 dicembre 2024, entra in vigore l'11 febbraio 2025 e si applicherà a decorrere dal 12 agosto 2026

Il 12 agosto 2026 è semplicemente la data di entrata in vigore del regolamento come nuova norma di riferimento. Nulla di diverso da quello che è già conosciuto da oltre un anno!

Vediamo cosa cambia davvero.

 

✅ Cosa succede dal 12 agosto 2026

(PFAS e metalli pesanti)

Dal 12 agosto 2026 il regolamento entra in vigore dal punto di vista tecnico e sostituisce le norme precedenti.
In questa fase le regole riguardano soprattutto la sicurezza dei materiali.

A partire da questa data:

  • Gli imballaggi a contatto con gli alimenti non potranno essere venduti se contengono PFAS oltre i limiti stabiliti.
  • La somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi non potrà superare 100 mg/kg.

👉 Nessun divieto di prodotto: si tratta solo di requisiti chimici e di sicurezza dei materiali.

 🙋♂️I nostri imballaggi sono già conformi

 

📝 2026-2030: enamazione di linee guida e norme tecniche di approfondimento

 

🚫 Cosa succede dal 1 gennaio 2030

(Divieto di alcune tipologie di imballaggi in plastica)

Dal 1° gennaio 2030 entreranno in vigore alcuni divieti specifici per determinate categorie di imballaggi in plastica.
Le tipologie vietate (Allegato V del Regolamento) sono:

 

1) Imballaggi multipack

Stop a pellicole o anelli in plastica per raggruppare lattine e bottiglie nei supermercati.
✔️ Sono esclusi gli imballaggi utilizzati esclusivamente per facilitare il trasporto.

🙋♂️non applicabile agli articoli B.ma zuccheri

 

2) Ortofrutta confezionata

Vietati vassoi e reti in plastica per frutta e verdura fresca sotto 1,5 kg.
✔️ Gli Stati possono prevedere deroghe per motivi di sicurezza, conservazione o igiene.

 🙋♂️non applicabile agli articoli B.ma zuccheri

 

3) Plastica monouso nel settore HORECA

Nei locali dove si consuma al tavolo (bar, fast food, ristoranti) non saranno più ammessi piatti, tazze e vassoi monouso in plastica.
✔️ Sono esclusi i locali senza accesso ad acqua potabile.

 🙋♂️non applicabile agli articoli B.ma zuccheri

 

4) Bustine monouso in PLASTICA di salse e condimenti (PUNTO DI CUI SI PARLA IN QUESTI GIORNI)

Dal 1° gennaio 2030 saranno vietate le bustine monouso in plastica nel settore HORECA per:

  • salse e condimenti,
  • conserve,
  • panna da caffè,
  • zucchero,
  • aromi (ketchup, maionese, olio, ecc.)

✔️ Eccezioni:

  •  fornitura con piatti pronti da asporto destinati al consumo immediato;
  • esigenze di sicurezza e igiene (ospedali, case di cura, ecc.)

🙋♂️ NOTA BENE: si fa riferimento alle SOLE bustine in PLASTICA, le nostre sono in materiale composito (carta +pe) pertanto non rientrano in questa specifica (nel nostro caso rientravano quelle trasparenti già in dismissione dal 2025 )

 

5) Monouso cosmetico negli hotel

Strutture ricettive con pernottamento (hotel, B&B, appartamenti turistici) non potranno più fornire flaconcini monouso di shampoo e bagnoschiuma. In questo caso non è rilevante il materiale (plastica o carta).

 🙋♂️Questo punto potrebbe riguardare le nostre salviette solo per il canale alberghiero. Ristoranti e altre attività non ricettive non rientrano in questa limitazione.

 

6) Sacchetti ultraleggeri

Vietati i sacchetti in plastica con spessore inferiore a 15 micron, salvo necessità igieniche.

 🙋♂️non applicabile agli articoli B.ma zuccheri

 

 IMPATTO per gli articoli B.ma zuccheri  (a partire da 1 gennaio 2030)

  • bustine di zucchero - in materiale composito carta+pe - NON APPLICABILE
  • bustine sale e pepe - in materiale composito carta+pe - NON APPLICABILE
  • buste portaposate - in materiale composito carta+pe - NON APPLICABILE
  • tovagliette e fogli fast food - in carta +pe - NON APPLICABILE 
  • salviette - in materiale composito carta+plastica e plastica(in dismissione) -  Ristorazione NON APPLICABILE - per strutture ricettive con pernottamento DA VALUTARE in attesa di pubblicazione linee guida

  • bustine di miele - in materiale plastico - DA VALUTARE in attesa di linee guida

 

 

Ad oggi non esistono divieti immediati né dal 2026 né indicazioni operative che impongano modifiche urgenti ai nostri prodotti.
Continueremo comunque a monitorare eventuali chiarimenti normativi.

 

A disposizione per qualsiasi chiarimento

 

Torna al blog