Nuovo Regolamento Europeo sugli Imballaggi – Chiarimenti operativi
Nuovo Regolamento Europeo sugli Imballaggi – Chiarimenti operativi
In questi giorni si parla molto del nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi (Reg. UE 2025/40).
Alcune notizie diffuse dalla stampa hanno creato confusione, parlando di un presunto divieto delle bustine già “da questa estate” o “da agosto 2026”.
Mettiamo subito in chiaro un punto fondamentale:
non esiste alcun divieto sulle bustine a partire da agosto 2026.
I divieti veri scatteranno solo dal 1° gennaio 2030 (e NON RIGUARDANO LE BUSTINE DI ZUCCHERO IN CARTA!)
Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 22 gennaio 2025. Il testo, adottato il 19 dicembre 2024, entra in vigore l'11 febbraio 2025 e si applicherà a decorrere dal 12 agosto 2026
Il 12 agosto 2026 è semplicemente la data di entrata in vigore del regolamento come nuova norma di riferimento. Nulla di diverso da quello che è già conosciuto da oltre un anno!
Vediamo cosa cambia davvero.
Cosa succede dal 12 agosto 2026
(PFAS e metalli pesanti)
Dal 12 agosto 2026 il regolamento entra in vigore dal punto di vista tecnico e sostituisce le norme precedenti.
In questa fase le regole riguardano soprattutto la sicurezza dei materiali.
A partire da questa data:
- Gli imballaggi a contatto con gli alimenti non potranno essere venduti se contengono PFAS oltre i limiti stabiliti.
- La somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi non potrà superare 100 mg/kg.
Nessun divieto di prodotto: si tratta solo di requisiti chimici e di sicurezza dei materiali.
I nostri imballaggi sono già conformi
2026-2030: enamazione di linee guida e norme tecniche di approfondimento
Cosa succede dal 1 gennaio 2030
(Divieto di alcune tipologie di imballaggi in plastica)
Dal 1° gennaio 2030 entreranno in vigore alcuni divieti specifici per determinate categorie di imballaggi in plastica.
Le tipologie vietate (Allegato V del Regolamento) sono:
1) Imballaggi multipack
Stop a pellicole o anelli in plastica per raggruppare lattine e bottiglie nei supermercati.
Sono esclusi gli imballaggi utilizzati esclusivamente per facilitare il trasporto.
non applicabile agli articoli B.ma zuccheri
2) Ortofrutta confezionata
Vietati vassoi e reti in plastica per frutta e verdura fresca sotto 1,5 kg.
Gli Stati possono prevedere deroghe per motivi di sicurezza, conservazione o igiene.
non applicabile agli articoli B.ma zuccheri
3) Plastica monouso nel settore HORECA
Nei locali dove si consuma al tavolo (bar, fast food, ristoranti) non saranno più ammessi piatti, tazze e vassoi monouso in plastica.
Sono esclusi i locali senza accesso ad acqua potabile.
non applicabile agli articoli B.ma zuccheri
4) Bustine monouso in PLASTICA di salse e condimenti (PUNTO DI CUI SI PARLA IN QUESTI GIORNI)
Dal 1° gennaio 2030 saranno vietate le bustine monouso in plastica nel settore HORECA per:
- salse e condimenti,
- conserve,
- panna da caffè,
- zucchero,
- aromi (ketchup, maionese, olio, ecc.)
Eccezioni:
- fornitura con piatti pronti da asporto destinati al consumo immediato;
- esigenze di sicurezza e igiene (ospedali, case di cura, ecc.)
NOTA BENE: si fa riferimento alle SOLE bustine in PLASTICA, le nostre sono in materiale composito (carta +pe) pertanto non rientrano in questa specifica (nel nostro caso rientravano quelle trasparenti già in dismissione dal 2025 )
5) Monouso cosmetico negli hotel
Strutture ricettive con pernottamento (hotel, B&B, appartamenti turistici) non potranno più fornire flaconcini monouso di shampoo e bagnoschiuma. In questo caso non è rilevante il materiale (plastica o carta).
Questo punto potrebbe riguardare le nostre salviette solo per il canale alberghiero. Ristoranti e altre attività non ricettive non rientrano in questa limitazione.
6) Sacchetti ultraleggeri
Vietati i sacchetti in plastica con spessore inferiore a 15 micron, salvo necessità igieniche.
non applicabile agli articoli B.ma zuccheri
IMPATTO per gli articoli B.ma zuccheri (a partire da 1 gennaio 2030)
- bustine di zucchero - in materiale composito carta+pe - NON APPLICABILE
- bustine sale e pepe - in materiale composito carta+pe - NON APPLICABILE
- buste portaposate - in materiale composito carta+pe - NON APPLICABILE
- tovagliette e fogli fast food - in carta +pe - NON APPLICABILE
-
salviette - in materiale composito carta+plastica e plastica(in dismissione) - Ristorazione NON APPLICABILE - per strutture ricettive con pernottamento DA VALUTARE in attesa di pubblicazione linee guida
-
bustine di miele - in materiale plastico - DA VALUTARE in attesa di linee guida
Ad oggi non esistono divieti immediati né dal 2026 né indicazioni operative che impongano modifiche urgenti ai nostri prodotti.
Continueremo comunque a monitorare eventuali chiarimenti normativi.
A disposizione per qualsiasi chiarimento